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Il Governo del Re e' autorizzato ad affittare a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti patrimoniali di pesca spettanti allo Stato nelle zone del Mar Piccolo alle seguenti condizioni:
- a)che la durata dell'affitto non superi gli anni 30;
- b)che il canone annuo sia ai prezzi unitari di lire 3 per ara, per i primi cinque anni, e di lire 4,50 pure per ara, per i successivi anni venticinque, e che sia corrisposto a semestri anticipati;
- c)che a garanzia del pagamento del canone e di tutti gli altri obblighi, il Comune presti, nei consueti modi, una cauzione uguale ad un'annata del canone stesso;
- d)che il Comune si provvegga immediatamente di una pirodraga atta a ripulire accuratamente il fondo delle zone affittate, e ad escavare, e mantenere escavate, le zone attualmente inutilizzate, perche' interrate. Entro i primi cinque anni della locazione quelle zone che, a giudizio insindacabile dell'ispettore tecnico, di cui all'art. 2, hanno bisogno di escavazione o di ripulitura in modo da permetterne la razionale coltivazione, dovranno essere gradatamente espurgate con la pirodraga del Comune, a cura ed a spese del locatario;
- e)che le zone affittate siano esclusivamente adibite all'esercizio della mitilicoltura e della ostricoltura;
- f)che il Comune debba subaffittare, o cedere in compartecipazione, i diritti patrimoniali predetti a cooperative di ostricoltori e mitilicoltori od o Societa' di pescatori formate com'e' indicato nell'art. 1, ultimo capoverso, della legge 11 luglio 1904, n. 378, le quali si propongano l'esercizio della ostricoltura e della mitilicoltura ed il cui statuto sia approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, su parere della Commissione consultiva per la pesca, o del suo Comitato permanente; fermo in ogni caso l'obbligo, nel Comune, di pagare integralmente il canone convenuto, e di soddisfare tutti gli altri oneri assunti. L'Amministrazione potra' agire direttamente verso le Cooperative o Societa' subaffittuarie, per la riscossione degli eventuali suoi crediti verso il Comune. E' vietato alle suddette cooperative o societa' di cedere, in tutto od in parte, ad altri le zone del Mar Piccolo, ottenute in subaffitto dal comune di Taranto. Esperimentate infruttuosamente la pubblica gara e la trattativa privata, il Comune potra' utilizzare direttamente le zone non subaffittate;
- g)che gli utili derivanti al Comune dalla presente legge, siano destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della citta', limitatamente ai primi quindici anni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 31 marzo 1918
