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[1]Se il giudice si riconosce competente e ravvisa regolare e fondata la domanda, ingiunge al debitore, mediante decreto, di adempiere la obbligazione nel termine che stabilisce, avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre opposizione nel termine medesimo avanti lo stesso conciliatore o pretore o avanti il tribunale di cui fa parte il presidente che ha pronunciato il decreto.

[2]Il presidente del tribunale assegna normalmente il termine di giorni dodici; il pretore e il conciliatore assegnano normalmente il termine di giorni sei. Ciascun giudice ha facolta' di ridurlo al minimo di un terzo nei casi urgenti o quando si tratti di obbligazioni commerciali. Nei casi che non ammettono dilazione puo' essere applicata la disposizione dell'art. 578 del Codice di procedura civile, senza pregiudizio dalla facolta' di proporre l'opposizione entro il termine stabilito nel decreto.

[3]Quando il presidente del tribunale o il pretore non si riconosca competente o non ravvisi regolare e fondata la domanda lo dichiara con decreto non soggetto a impugnazione. Il ricorso al conciliatore se non sia accolto e' restituito all'istante a sua richiesta.

[4]Il ricorso non accolto puo' essere sempre riproposto e non pregiudica il diritto di esercitare l'azione nella forma ordinaria.

Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936

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urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art4 · fonte del testo

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