Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531.
Abrogato dal 29 ottobre 1936
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531.
Abrogato dal 29 ottobre 1936
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3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936. 130 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ingiunzione e' domandata mediante ricorso. In esso devono essere indicati il nome e cognome o la ditta, la residenza, la dimora del creditore e del debitore, con le altre particolarita', utili a identificarli, e con la elezione di domicilio del creditore nel Comune in cui risiede il giudice adito, se egli non vi abbia residenza o dimora, la causa e la misura dell'obbligazione e degli accessori con ogni altro elemento che serva a giustificare la domanda e con la specificazione dei documenti sui quali essa e' fondata. Per quanto concerne il Ministero del procuratore e la forma del mandato si osservano le regole del codice di procedura civile.aggiunto: Allegato-art. 2
tolto: I documenti e il mandato, che si uniscono al ricorso, rimangono depositati nella cancelleria fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 AGOSTO 1936, N. 1531
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art2 · fonte del testo
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