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[1]L'ingiunzione e' domandata mediante ricorso. In esso devono essere indicati il nome e cognome o la ditta, la residenza, la dimora del creditore e del debitore, con le altre particolarita', utili a identificarli, e con la elezione di domicilio del creditore nel Comune in cui risiede il giudice adito, se egli non vi abbia residenza o dimora, la causa e la misura dell'obbligazione e degli accessori con ogni altro elemento che serva a giustificare la domanda e con la specificazione dei documenti sui quali essa e' fondata. Per quanto concerne il Ministero del procuratore e la forma del mandato si osservano le regole del codice di procedura civile.

[2]I documenti e il mandato, che si uniscono al ricorso, rimangono depositati nella cancelleria fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 4.

Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art2 · fonte del testo

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