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[1]Allegato.

[2]Norme sul procedimento per ingiunzione

[3]Art. 1.

[4]Puo' concedersi l'ingiunzione giudiziale di pagamento o di consegna per un credito liquido ed esigibile in danaro ovvero in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del Codice civile o del Codice di commercio.

[5]Se l'adempimento della obligazione dipende da una controprestazione, deve essere dimostrato con prova scritta che questa fu regolarmente eseguita.

[6]Il procedimento per ingiunzione non e' ammesso se la notifcazione del decreto, prescritta nell'art. 5, non debba essere fatta nel Regno o nelle colonie italiane.

[7]Il procedimento medesimo puo' essere usato per crediti a titolo di spese o compensi professionali, giudiziali e stragiudiziali delle persone indicate nell'articolo 379 del Codice di procedura civile.

[8]Le disposizioni di questa legge non riguardano i procedimenti coattivi regolati dal testo unico approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art1 · fonte del testo

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