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[1]Fermo il diritto concesso al mutuatario con l'ultimo comma dell'articolo ottavo del testo unico approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, il mutuatario avra' diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o piu' stabili colpiti dall'ipoteca dello Istituto di credito fondiario a misura dei fatti pagamenti.
[2]La liberazione sara' accordata quando o dai documenti dimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui ha diritto lo Istituto per le rimanenti somme dovute e loro accessori a norma di legge.
[3]Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tale uopo dovra' essere pagata dal richiedente la liberazione.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
