Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1896 al 12 gennaio 1906. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 4 giugno 1896, n. 183.
Abrogato dal 28 giugno 1896
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1896 al 12 gennaio 1906. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 4 giugno 1896, n. 183.
Abrogato dal 28 giugno 1896
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli Istituti di credito fondiario allorquando in esercizio della facolta' dichiarata alla lettera b, articolo 4 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non segui' e non fu loro notificata ne' da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.
tolto: Ogni falsa attestazione al riguardo e' punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale.
tolto: Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovra', dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di usciere al domicilio eletto e al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.
tolto: Un estratto della notificazione verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei periodici locali per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.
tolto: Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovra' essere rinnovata dopo quindici giorni.
tolto: Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile competente per ragione dei beni ipotecati gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 4 GIUGNO 1896, N. 183
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art28 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.