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[1]Gli Istituti di credito fondiario allorquando in esercizio della facolta' dichiarata alla lettera b, articolo 4 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non segui' e non fu loro notificata ne' da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.
[2]Ogni falsa attestazione al riguardo e' punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale.
[3]Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovra', dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto di usciere al domicilio eletto e al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.
[4]Un estratto della notificazione verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei periodici locali per gli annunzi giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.
[5]Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovra' essere rinnovata dopo quindici giorni.
[6]Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile competente per ragione dei beni ipotecati gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
