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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione dalla tassa delle mani morte, e dall'imposta sulla ricchezza mobile, nonche' dalle tasse di bollo e registro per le quietanze dei versamenti delle oblazioni, all'Associazione sorta in Torino sotto il titolo Consorzio Nazionale, e di che nel manifesto sottoscritto da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, in data del di' 4 marzo 1866, quando sia costituita nelle forme prescritte dalle vigenti Leggi. 12
[8]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dat. a Firenze addi' 6 maggio 1866.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[12]Chiaves.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437
1Il Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il « Consorzio nazionale », riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, continua ad esistere come ente morale con personalita' giuridica sua propria ed autonomia amministrativa per quanto concerne: la raccolta di quelle oblazioni o lasciti che gli fossero direttamente conferiti; l'amministrazione e il reimpiego delle somme che, in conformita' dell'art. 5 lettera c) del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, gli verranno corrisposte in sostituzione degli interessi sulle iscrizioni di rendita di sua pertinenza accese sul « Gran Libro del Debito pubblico » che saranno annullate agli effetti di quanto dispone l'art. 6 del citato Regio decreto-legge".
L. 22 maggio 1930, n. 655
2La L. 22 maggio 1930, n. 655 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio nazionale di Torino per l'ammortamento del debito pubblico riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, numero 2892, e dal R. decreto 14 giugno 1866, e coordinato con la Cassa autonoma di ammortamento col R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, cessa di esistere col 31 dicembre 1929". La L. 22 maggio 1930, n. 655 nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Tutte le attribuzioni gia' conferite al Consorzio nazionale di Torino con l'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, numero 2437, vengono demandate alla Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno a partire dal 1° gennaio 1930".
Testo in vigore dal 17 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
