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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione dalla tassa delle mani morte, e dall'imposta sulla ricchezza mobile, nonche' dalle tasse di bollo e registro per le quietanze dei versamenti delle oblazioni, all'Associazione sorta in Torino sotto il titolo Consorzio Nazionale, e di che nel manifesto sottoscritto da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, in data del di' 4 marzo 1866, quando sia costituita nelle forme prescritte dalle vigenti Leggi. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dat. a Firenze addi' 6 maggio 1866.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[12]Chiaves.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437
1Il Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il « Consorzio nazionale », riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, continua ad esistere come ente morale con personalita' giuridica sua propria ed autonomia amministrativa per quanto concerne: la raccolta di quelle oblazioni o lasciti che gli fossero direttamente conferiti; l'amministrazione e il reimpiego delle somme che, in conformita' dell'art. 5 lettera c) del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, gli verranno corrisposte in sostituzione degli interessi sulle iscrizioni di rendita di sua pertinenza accese sul « Gran Libro del Debito pubblico » che saranno annullate agli effetti di quanto dispone l'art. 6 del citato Regio decreto-legge".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 17 giugno 1930
