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[1]VITTORIO EMANUELE II

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione dalla tassa delle mani morte, e dall'imposta sulla ricchezza mobile, nonche' dalle tasse di bollo e registro per le quietanze dei versamenti delle oblazioni, all'Associazione sorta in Torino sotto il titolo Consorzio Nazionale, e di che nel manifesto sottoscritto da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, in data del di' 4 marzo 1866, quando sia costituita nelle forme prescritte dalle vigenti Leggi. 1

[8]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

[9]Dat. a Firenze addi' 6 maggio 1866.

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

[12]Chiaves.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437

1

Il Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il « Consorzio nazionale », riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, continua ad esistere come ente morale con personalita' giuridica sua propria ed autonomia amministrativa per quanto concerne: la raccolta di quelle oblazioni o lasciti che gli fossero direttamente conferiti; l'amministrazione e il reimpiego delle somme che, in conformita' dell'art. 5 lettera c) del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, gli verranno corrisposte in sostituzione degli interessi sulle iscrizioni di rendita di sua pertinenza accese sul « Gran Libro del Debito pubblico » che saranno annullate agli effetti di quanto dispone l'art. 6 del citato Regio decreto-legge".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 17 giugno 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1866 al 1 gennaio 1928.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437

    Il Regio Decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il « Consorzio nazionale », riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, continua ad esistere come ente morale con personalita' giuridica sua propria ed autonomia amministrativa per quanto concerne: la raccolta di quelle oblazioni o lasciti che gli fossero direttamente conferiti; l'amministrazione e il reimpiego delle somme che, in conformita' dell'art. 5 lettera c) del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, gli verranno corrisposte in sostituzione degli interessi sulle iscrizioni di rendita di sua pertinenza accese sul « Gran Libro del Debito pubblico » che saranno annullate agli effetti di quanto dispone l'art. 6 del citato Regio decreto-legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1866-05-06;2892~art1 · fonte del testo

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