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[1]Il Governo del Re, in relazione all'art. 4 del quaderno d'oneri A, delle convenzioni postali e commerciali marittime, annesse alla legge 22 aprile 1893, n. 195, ed al Regio decreto 29 ottobre 1893, n. 592, e' autorizzato ad apportare le seguenti modificazioni alle linee indicate all'art. 1 del detto quaderno di oneri:
[2]Dal 1° agosto saranno soppressi:
- a)i tre viaggi alla settimana designati alle lettere q, r, r bis fra Napoli e Messina;
- b)il viaggio settimanale fra Palermo e Catania, di cui alla lettera n; 1
- c)il viaggio settimanale di cui alla lettera p fra Palermo e Messina.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 ottobre 1895, n. 659
1Il Regio Decreto 20 ottobre 1895, n. 659 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il viaggio settimanale fra Palermo e Catania, di cui alla lettera B dell'articolo 1 della citata legge, che doveva essere soppresso col 1° agosto del corrente anno e che venne invece prorogato a tutto settembre, e' sostituito dal 1° ottobre e fino all'apertura della linea ferrata Porto Empedocle-Castelvetrano, con un altro viaggio, pure settimanale, fra Trapani e Scoglitti, con approdi a Favignana, Marsala, Mazzara, Sciacca, Porto Empedocle, Palma, Licata e Terranova, e con prolungamento a Palermo, da un lato ed a Siracusa dall'altro".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1895 al 16 dicembre 2009
