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[1]Il Governo del Re, in relazione all'art. 4 del quaderno d'oneri A, delle convenzioni postali e commerciali marittime, annesse alla legge 22 aprile 1893, n. 195, ed al Regio decreto 29 ottobre 1893, n. 592, e' autorizzato ad apportare le seguenti modificazioni alle linee indicate all'art. 1 del detto quaderno di oneri:
[2]Dal 1° agosto saranno soppressi:
- a)i tre viaggi alla settimana designati alle lettere q, r, r bis fra Napoli e Messina;
- b)il viaggio settimanale fra Palermo e Catania, di cui alla lettera n;
- c)il viaggio settimanale di cui alla lettera p fra Palermo e Messina.
Testo in vigore dal 7 agosto 1895 al 5 dicembre 1895
