Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1895 al 5 dicembre 1895. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re, in relazione all'art. 4 del quaderno d'oneri A, delle convenzioni postali e commerciali marittime, annesse alla legge 22 aprile 1893, n. 195, ed al Regio decreto 29 ottobre 1893, n. 592, e' autorizzato ad apportare le seguenti modificazioni alle linee indicate all'art. 1 del detto quaderno di oneri:

[2]Dal 1° agosto saranno soppressi:

  • a)i tre viaggi alla settimana designati alle lettere q, r, r bis fra Napoli e Messina;
  • b)il viaggio settimanale fra Palermo e Catania, di cui alla lettera n;
  • c)il viaggio settimanale di cui alla lettera p fra Palermo e Messina.

Testo in vigore dal 7 agosto 1895 al 5 dicembre 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-03;471~art1 · fonte del testo

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