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[1]A maggiore garanzia degli obblighi tutti assunti con la presente convenzione, nonche' dell'adempimento della convenuta proporzionale rinnovazione dei Buoni del Tesoro nel modo stabilito all'articolo 2, la Societa' La Trinacria da' in pegno al Governo cinque o piu' piroscafi di sua proprieta', liberi da ogni altro vincolo e di un valore accertato dai periti designati dal Governo, e non minore di lire sette milioni, rimanendo fermo l'oppignoramento di altro dei piroscafi della Societa' stessa, gia' preso giusta l'articolo 7 della convenzione del 14 aprile 1872.

[2]Saranno sostenute dalla Societa' tutte le spese relative alla stipulazione degli atti corrispondenti, osservate le disposizioni dell'articolo 287 del Codice di commercio.

[3]Visto: Il Ministro delle Finanze M. Minghetti.

Testo in vigore dal 12 agosto 1875 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1875-08-01;2622~art6 · fonte del testo

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