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Nel caso che, per qualunque causa, venisse a cessare nella Societa' La Trinacria il diritto a ricevere la sovvenzione accennata nell'articolo precedente, o che parte della sovvenzione medesima venisse ritenuta per multe inflitte, giusta l'articolo 21 del quaderno d'oneri annesso alla convenzione del 14 aprile 1872, la Societa' dovra' fornire o completare la somma di lire 850,000 all'anno da impiegarsi nella graduale estinzione dei Buoni del Tesoro mediante versamento da farsi al Tesoro tre giorni prima della scadenza annuale dei Buoni stessi.
Testo in vigore dal 12 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
