Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Con le somme che di mano in mano risulteranno disponibili in seguito alla riduzione dei ruoli organici del Personale attualmente assegnato alle preture, ai tribunali ed alle Corti d'appello, il Governo e' autorizzato ad aumentare gradatamente lo stipendio degli aggiunti giudiziari non oltre le lire 2000; quello dei pretori, i quali formeranno una sola categoria, non oltre le lire 3000; quello dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re non oltre le lire 3500 per due terzi e le lire 4000 per l'altro terzo; e quello dei vicepresidenti di tribunale non oltre le lire 4500.

[2]I presidenti di tribunale ed i consiglieri di Corte d'appello saranno considerati di egual grado, avranno eguale stipendio e verranno compresi in unica graduatoria. Essi saranno ripartiti in tre categorie secondo l'anzianita' loro, e nella proporzione di un terzo per ciascuna delle categorie stesse, alle quali sara' rispettivamente assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000 e 7000. 1

[3]Eguale unificazione avra' luogo tra i procuratori del Re ed i sostituti procuratori generali di Corte d'appello. 1

[4]L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con regi decreti, osservata quanto ai funzionari dello stesso grado e della stessa categoria, la ragione dell'anzianita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542

1

Il Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel 1° e 2° capoverso dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1890 n. 6702 (serie 3ª), andranno in vigore il 1° gennaio 1894".

Testo in vigore dal 12 ottobre 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 ottobre 1893

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1890 al 12 ottobre 1893.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542

    Il Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel 1° e 2° capoverso dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1890 n. 6702 (serie 3ª), andranno in vigore il 1° gennaio 1894".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-03-30;6702~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari