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[1]Con le somme che di mano in mano risulteranno disponibili in seguito alla riduzione dei ruoli organici del Personale attualmente assegnato alle preture, ai tribunali ed alle Corti d'appello, il Governo e' autorizzato ad aumentare gradatamente lo stipendio degli aggiunti giudiziari non oltre le lire 2000; quello dei pretori, i quali formeranno una sola categoria, non oltre le lire 3000; quello dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re non oltre le lire 3500 per due terzi e le lire 4000 per l'altro terzo; e quello dei vicepresidenti di tribunale non oltre le lire 4500.
[2]I presidenti di tribunale ed i consiglieri di Corte d'appello saranno considerati di egual grado, avranno eguale stipendio e verranno compresi in unica graduatoria. Essi saranno ripartiti in tre categorie secondo l'anzianita' loro, e nella proporzione di un terzo per ciascuna delle categorie stesse, alle quali sara' rispettivamente assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000 e 7000. 1
[3]Eguale unificazione avra' luogo tra i procuratori del Re ed i sostituti procuratori generali di Corte d'appello. 1
[4]L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con regi decreti, osservata quanto ai funzionari dello stesso grado e della stessa categoria, la ragione dell'anzianita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542
1Il Regio Decreto 13 settembre 1893, n. 542 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel 1° e 2° capoverso dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1890 n. 6702 (serie 3ª), andranno in vigore il 1° gennaio 1894".
Testo in vigore dal 12 ottobre 1893 al 16 dicembre 2009
