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[1]Con le somme che di mano in mano risulteranno disponibili in seguito alla riduzione dei ruoli organici del Personale attualmente assegnato alle preture, ai tribunali ed alle Corti d'appello, il Governo e' autorizzato ad aumentare gradatamente lo stipendio degli aggiunti giudiziari non oltre le lire 2000; quello dei pretori, i quali formeranno una sola categoria, non oltre le lire 3000; quello dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re non oltre le lire 3500 per due terzi e le lire 4000 per l'altro terzo; e quello dei vicepresidenti di tribunale non oltre le lire 4500.
[2]I presidenti di tribunale ed i consiglieri di Corte d'appello saranno considerati di egual grado, avranno eguale stipendio e verranno compresi in unica graduatoria. Essi saranno ripartiti in tre categorie secondo l'anzianita' loro, e nella proporzione di un terzo per ciascuna delle categorie stesse, alle quali sara' rispettivamente assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000 e 7000.
[3]Eguale unificazione avra' luogo tra i procuratori del Re ed i sostituti procuratori generali di Corte d'appello.
[4]L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con regi decreti, osservata quanto ai funzionari dello stesso grado e della stessa categoria, la ragione dell'anzianita'.
Testo in vigore dal 1 aprile 1890 al 12 ottobre 1893
