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Nessuna variazione od aggiunta potra' essere fatta al progetto menzionato all'art. 2 della presente, e nel caso che ne occorressero, esse saranno sottoposte preventivamente all'approvazione del Ministero al quale saranno anche sottoposti i disegni di dettaglio delle diverse opere d'arte da eseguirsi secondo il progetto stesso.
Testo in vigore dal 12 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
