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[1]La navigazione ed il traffico italiano saranno d'ora innanzi soggetti soltanto al pagamento dei diritti d'importazione e di esportazione sulle merci scaricate o caricate.

[2]Sopra tutti gli oggetti d'importazione, i diritti saranno del 3 per cento pagabili a scelta dell'importatore o in generi o in moneta, calcolata sul valore mercantile o venale delle merci sul mercato. Si accordera' il rimborso intero del dazio sulle mercanzie invendute e riesportate. Se il negoziante italiano e gl'impiegati della Dogana non fossero d'accordo sul valore da attribuirsi agli oggetti importati, tali controversie saranno deferite alla Legazione o ad uno dei Consolati italiani ed al Funzionario siamese competente. Ciascuno di essi avra' il diritto d'invitare un numero eguale di negozianti come Assessori, non maggiore di due per parte, affine di assisterli nell'emettere una equa decisione.

[3]L'oppio potra' importarsi franco di dazio, ma si potra' vendere soltanto all'appaltatore dell'oppio e suoi rappresentanti: se non si potesse venire a verun accordo con loro per la vendita dell'oppio, questo sara' riesportato e nessun diritto potra' percepirsi per tale titolo.

[4]Qualunque infrazione a questa regola rendera' soggetto l'oppio a cattura e confisca.

[5]Governo Siamese si riserba il diritto d'imporre quelle Ordinanze o Regolamenti rispetto alla importazione e lo spaccio di liquori spiritosi o qualunque articolo pericoloso o malsano, che possano essere richiesti da considerazioni di pubblica sanita' e sicurezza. Polvere, armi da fuoco e munizioni di' ogni specie possono solo essere importate per conto del Governo, e nel caso siano portate a Siam, dovranno essere riesportate a meno che vengano acquistate dal Governo.

[6]Gli articoli d'esportazione dal tempo della produzione alla data del carico pagheranno un'imposta unica, sia questa percetta sotto nome di tassa interna, di diritto di transito o di diritto di esportazione. La tassa o diritto da pagarsi su ciascun articolo di produzione siamese, prima o contemporaneamente all'esportazione, e' specificata nella tariffa unita al presente Trattato, e resta inteso che le merci o prodotti i quali pagano qualunque specie di tassa nell'interno, saranno esenti da qualunque altro pagamento di diritti d'esportazione. I commercianti italiani saranno liberi di acquistare direttamente dal produttore gli articoli del loro commercio e di vendere direttamente le proprie merci a chi desiderano, e comperarle, senza l'intervento nell'uno e nell'altro caso di qualunque altra persona.

[7]Ove esistessero articoli di esportazione non inclusi nella tariffa dei diritti, sui quali il Governo Siamese credesse conveniente d'imporre una tassa o diritto, sara' in potere di detto Governo di prelevare tale tassa o diritto, purche' sia giusto e ragionevole.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1871-10-22;553~art20 · fonte del testo

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