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[1]Il termine di due anni, stabilito dall'accennata legge del 15 marzo 1877, n. 3730, per la presentazione al Parlamento dei documenti e della relazione della inchiesta, e' prorogato ad anni quattro, a datare dalla promulgazione della presente legge. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma addi' 12 dicembre 1878.
[4]UMBERTO
[5]Enrico Pessina. F. Seismit-Doda.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1883, n. 1488
1La L. 8 luglio 1883, n. 1488 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine per la presentazione della relazione finale sulla inchiesta, gia' stabilito al 12 dicembre 1882, per la legge del 12 dicembre 1878, n. 4645, e' prorogato a mesi 18 a datare dalla promulgazione della presente legge".
Testo in vigore dal 5 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
