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[1]Il termine di due anni, stabilito dall'accennata legge del 15 marzo 1877, n. 3730, per la presentazione al Parlamento dei documenti e della relazione della inchiesta, e' prorogato ad anni quattro, a datare dalla promulgazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma addi' 12 dicembre 1878.
[4]UMBERTO
[5]Enrico Pessina. F. Seismit-Doda.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1878 al 5 agosto 1883
