Art. 5 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Entro il termine di due mesi dalla data della legge di approvazione della presente convenzione, la societa' delle strade ferrate sarde presentera' all'approvazione del Governo nuovi statuti che siano in maggiore accordo colle condizioni attuali della societa' stessa e cogli usi vigenti nel Regno.
[2]L'assemblea degli azionisti, che approvera' il progetto dei nuovi statuti, eleggera' contemporaneamente il primo consiglio di amministrazione, i cui membri saranno indicati negli statuti stessi, e che dovra' entrare in carica appena emesso il decreto reale di approvazione, per rimanervi, fino a che siano aperte all'esercizio tutte le linee enumerate all'articolo 2.
[3]Tanto questo consiglio, quanto gli altri da eleggersi per l'avvenire, saranno composti per almeno due terzi di italiani residenti nel Regno, ed italiani saranno il presidente del consiglio stesso, e il direttore della societa'.
[4]La sede della medesima dovra' essere in Roma.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
