Art. 4 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per effetto di questa convenzione vestano pienamente definite, transatte e soddisfatte tutte le differenze, questioni, pretese o diritti esistenti o che potessero esistere di qualsivoglia natura fra lo Stato e la societa' delle strade ferrate sarde, dipendentemente o in relazione alle dette strade ferrate, alla loro concessione ed al loro esercizio, nonche' alle liquidazioni fin qui operate, sia dei prodotti, sia della garanzia concessa dal Governo, assolvendosi reciprocamente le parti contraenti e con patto di finale liberazione.
[2]Per determinare quanto possa essere dovuto alla societa' per titolo di garanzia di prodotto netto sino a tutto il primo semestre del 1877, la liquidazione sara' fatta nei modi fin qui praticati dal Governo, con rinuncia da parte della societa' ad ogni eccezione o pretesa.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
