Art. 3 (Convenzione)
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[1]Le concessioni di cui nei due precedenti articoli sono fatte ed accettate sotto l'osservanza delle clausole e condizioni contenute nella presente convenzione e nell'annesso capitolato d'oneri (Allegato n° 1), nonche' sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 20 marzo 1865, numero 2248 (Allegato F), sui lavori pubblici e dei regolamenti relativi alla medesima.
[2]Resa esecutoria la presente convenzione, cesseranno di aver effetto tutti gli atti di concessione e tutte le convenzioni stipulate fra il Governo e la societa' riferibilmente alle strade ferrate della Sardegna; e i rapporti fra le parti riguardanti le suddette strade ferrate saranno regolati esclusivamente dalla presente convenzione.
[3]Nulla pero' e' innovato quanto ai diritti dei portatori delle obbligazioni gia' emesse dalla societa' in base alle precedenti convenzioni.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
