Art. 27 (Convenzione)
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Nei casi contemplati dagli articoli 250 al 255 inclusivi della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade ferrate indicate nell'articolo 2, le opere eseguite e gli acquisti fatti per le medesime cadranno in proprieta' assoluta dello Stato, senza alcun obbligo di corrispettivo e nemmeno di quello di stima accennato all'articolo 254.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
