Art. 25 (Convenzione)
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Rimarra' ferma l'attuale cauzione di altre lire 25,000 di rendita, che trovansi depositate presso la cassa dei depositi e prestiti, fino a che siano dalla societa' adempiuti tutti gli obblighi di cui e' parola nella seconda parte dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
