Art. 24 (Convenzione)
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[1]Costituita la cauzione di lire 25,000 di rendita, la trattenuta di cui all'articolo precedente, andra' ad aumentare il fondo per le costruzioni indicate all'articolo 17.
[2]Andranno del pari in aumento dello stesso fondo tutte le somme che a titolo di prodotto netto garantito saranno dovute alla societa' sulle sezioni accennate nell'articolo 9 fino a che tutte le linee sieno aperte all'esercizio.
[3]Anche sopra le somme indicate in questo articolo il Governo portera' a credito della societa' l'interesse medio dei buoni del Tesoro.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
