Art. 20 (Convenzione)
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[1]Il Governo garantisce ai portatori delle obbligazioni da emettersi in virtu' della presente convenzione il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione del capitale.
[2]Le somme dovute per questo titolo d'interessi e d'ammortizzazione saranno alle singole scadenze pagate a cura del Governo e per conto della societa'.
[3]Le spese relative a questo servizio saranno a carico della societa'.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
