Art. 13 (Convenzione)
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[1]Quando, per l'aumentato prodotto lordo delle strade ferrate, il Governo cessera' dal dover fare pagamenti alla societa' a titolo di garanzia di prodotto netto, la societa' rimborsera' annualmente al Governo le somme per detto titolo pagate, coll'interesse del 4 per cento, mediante corresponsione del 40 per cento del prodotto lordo eccedente il limite del prodotto per cui siano cessati gli effetti della garanzia.
[2]Il rimborso verra' applicato all'estinzione prima dell'interesse e poi del capitale.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
