Art. 12 (Convenzione)
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La liquidazione delle somme dovute dal Governo per le accordate garanzie, sara' fatta per semestre: ed a questo scopo alla fine del primo semestre d'ogni anno sara' preparato d'accordo un conto provvisorio dell'ammontare dei prodotti delle linee nel semestre scaduto. Sulle basi di detto conto si determinera' la somma dovuta dal Governo per quel semestre, della quale soltanto i 4/5 si accrediteranno alla societa', salvo a liquidare il conto definitivo alla fine dell'anno.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
