Art. 11 (Convenzione)
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[1]Nel determinare il prodotto lordo per i computi di cui nel precedente articolo, sara' tenuto calcolo di ogni sorta di provento sociale, sia del traffico, sia fuori del traffico, sia derivante da qualsivoglia altra causa attinente o dipendente dalle strade ferrate di cui trattasi.
[2]Il prodotto lordo chilometrico si determinera' sulla media di tutte le linee in esercizio.
Testo in vigore dal 2 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
