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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]In aumento della somma di L. 250,000, stabilita dall'art. 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491, e' approvata la maggiore spesa di L. 400,000 per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosivi ed il suo arredamento.

[7]Tale maggiore somma sara' ripartita nei due esercizi 1908-1909 e 1910-1911 e verra' inscritta nella parte straordinaria dei relativi bilanci del Ministero dell'interno.

[8]1

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Giolitti.

[13]Visto, il guardasigilli: Orlando.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 giugno 1911, n. 576

1

La L. 22 giugno 1911, n. 576 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In aumento della somma di L. 650.000, autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 491 e 24 dicembre 1908, n. 737, e' approvata la maggiore spesa di L. 160,000 per completare i lavori occorrenti alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Tale maggiore somma verra' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-1911".

Testo in vigore dal 12 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1909 al 12 luglio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 giugno 1911, n. 576

    La L. 22 giugno 1911, n. 576 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In aumento della somma di L. 650.000, autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 491 e 24 dicembre 1908, n. 737, e' approvata la maggiore spesa di L. 160,000 per completare i lavori occorrenti alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Tale maggiore somma verra' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-1911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;737~art1 · fonte del testo

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