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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aumento della somma di L. 250,000, stabilita dall'art. 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491, e' approvata la maggiore spesa di L. 400,000 per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosivi ed il suo arredamento.
[7]Tale maggiore somma sara' ripartita nei due esercizi 1908-1909 e 1910-1911 e verra' inscritta nella parte straordinaria dei relativi bilanci del Ministero dell'interno.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti.
[12]Visto, il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1909 al 12 luglio 1911
