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[1]Nel periodo di un anno dal giorno dell'approvazione del progetto generale esecutivo della strada, questa dovra' essere compiuta e corredata di tutto il materiale mobile e fisso necessario, in guisa che possa essere aperta all'esercizio in modo sicuro e permanente.
[2]E' pero' accordato il termine di un anno successivo all'apertura dell'esercizio per eseguire nelle stazioni quei lavori che, non essendo assolutamente necessari per il regolare e sicuro esercizio, si trovano incompiuti al momento che sara' attivata la linea.
[3]Questi termini potranno essere dal Governo prorogati per giuste cause.
Testo in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009
