Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1863
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1863 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Se, trascorso il termine di cui all'articolo precedente, i lavori non fossero attuati con uno sviluppo proporzionato al tempo concesso per compiere l'opera, od i lavori dopo cominciati venissero sospesi, e dopo una formale ingiunzione dell'Amministrazione fatta nel corso dell'ultimo mese del periodo stesso non fossero ripresi colla voluta attivita', i concessionari perderanno la meta' della cauzione prestata come all'articolo 28, e decadranno dalla concessione, se dentro altri tre mesi non avranno reintegrata la cauzione medesima, a meno che essi non facciano constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti da fatto proprio.aggiunto: Capitolato-art. 31 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1863-08-11;1441~art31 · fonte del testo
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