Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 novembre 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il fondo complessivo cosi' costituito sara' iscritto ratealmente nella parte straordinaria degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16; e tali iscrizioni saranno fatte assegnandovi le somme, non erogate o impegnate nell'esercizio, dei fondi che fino dall'esercizio 1913-14 saranno, stanziati per la somma di L. 130,000 in ciascun esercizio nella parte ordinaria dei detti stati di previsione pel mantenimento ordinario e completo della Scuola nei capitoli del personale e del materiale relativi alle Universita' e Istituti d'istruzione superiore. 12

[2]Sui fondi che cosi verranno stanziati nella parte straordinaria dei detti stati di previsione saranno imputate tutte le suddette spese d'impianto della Scuola, e ove i fondi stessi non risultassero gia' tutti erogati alla fine dell'esercizio 1915-916, ogni rimanenza sara' vincolata per quella fra le dette spese d'impianto che saranno fatte in avvenire.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1594, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogate per gli esercizi finanziari 1916-917 e 1917-918 le disposizioni degli articoli 8 e 9 della convenzione 21 maggio 1913 approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, in virtu' delle quali furono devolute al fondo delle spese di impianto e di sistemazione edilizia della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Pisa le somme non erogate o non impegnate pel mantenimento ordinario della Scuola medesima negli esercizi 1913-914, 1914-915 e 1915-916".

2

Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1548, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogate fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello della conclusione della pace le disposizioni degli articoli 8 e 9 della convenzione 21 maggio 1913, approvata con la legge 22 giugno i913, numero 856, in virtu' delle quali furono devolute al fondo delle spese d'impianto e di sistemazione edilizia della scuola di applicazione per gl'ingegneri di Pisa le somme non erogate o non impegnate pel mantenimento ordinario della scuola medesima negli esercizi 1918-914, 1914-915 e 1915-916".

Testo in vigore dal 13 novembre 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 13 novembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1917 al 13 novembre 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1548, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogate fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello della conclusione della pace le disposizioni degli articoli 8 e 9 della convenzione 21 maggio 1913, approvata con la legge 22 giugno i913, numero 856, in virtu' delle quali furono devolute al fondo delle spese d'impianto e di sistemazione edilizia della scuola di applicazione per gl'ingegneri di Pisa le somme non erogate o non impegnate pel mantenimento ordinario della scuola medesima negli esercizi 1918-914, 1914-915 e 1915-916".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;856~allegato-e-art9 · fonte del testo

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