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[1]Il fondo complessivo cosi' costituito sara' iscritto ratealmente nella parte straordinaria degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16; e tali iscrizioni saranno fatte assegnandovi le somme, non erogate o impegnate nell'esercizio, dei fondi che fino dall'esercizio 1913-14 saranno, stanziati per la somma di L. 130,000 in ciascun esercizio nella parte ordinaria dei detti stati di previsione pel mantenimento ordinario e completo della Scuola nei capitoli del personale e del materiale relativi alle Universita' e Istituti d'istruzione superiore.
[2]Sui fondi che cosi verranno stanziati nella parte straordinaria dei detti stati di previsione saranno imputate tutte le suddette spese d'impianto della Scuola, e ove i fondi stessi non risultassero gia' tutti erogati alla fine dell'esercizio 1915-916, ogni rimanenza sara' vincolata per quella fra le dette spese d'impianto che saranno fatte in avvenire.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 31 ottobre 1917
