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[1]Le somme complessive di cui all'articolo precedente costituiranno la prima parte di un fondo destinato alle spese d'impianto della Scuola, le quali spese comprenderanno quelle che potranno occorrere per la costruzione, adattamento e arredamento di locali, e quelle per prima provvista di materiale scientifico e didattico. 1
[2]Inoltre, poiche' la Scuola non potra' essere completata con la nomina degli insegnanti e personale accessorio e colle dotazioni altro che in parte, a cominciare dal l° ottobre 1914 e in parte dal 1° ottobre 1915 e nei mesi successivi dell'anno scolastico 1915-16, e' convenuto che:
[3]Le somme che non risulteranno erogate o impegnate pel mantenimento ordinario, siano di personale che di materiale, della Scuola dal l° luglio 1913 al 30 giugno 1916 sulle L. 390,000 ad essa assegnate dall'art. 4 pel suo mantenimento ordinario negli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16, costituiranno una seconda parte del fondo a disposizione della Scuola, che sara' destinata alle suddette spese d'impianto della Scuola stessa.
[4]Infine una terza parte di questo fondo sara' costituita da L. 40,000 che il Governo si obbliga ad iscrivere in due rate uguali, come suo contributo alle dette spese d'impianto, negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1913-14 e 1914-15.
[5]E' vietato agli ordinatori delle spese, sotto la loro personale responsabilita', di assumere impegni per somme superiori al fondo complessivo di cui nel presente articolo e nel seguente art. 9.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1594, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono prorogate per gli esercizi finanziari 1916-917 e 1917-918 le disposizioni degli articoli 8 e 9 della convenzione 21 maggio 1913 approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, in virtu' delle quali furono devolute al fondo delle spese di impianto e di sistemazione edilizia della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Pisa le somme non erogate o non impegnate pel mantenimento ordinario della Scuola medesima negli esercizi 1913-914, 1914-915 e 1915-916".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1917 al 13 novembre 1918
