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[1]Le somme complessive di cui all'articolo precedente costituiranno la prima parte di un fondo destinato alle spese d'impianto della Scuola, le quali spese comprenderanno quelle che potranno occorrere per la costruzione, adattamento e arredamento di locali, e quelle per prima provvista di materiale scientifico e didattico.

[2]Inoltre, poiche' la Scuola non potra' essere completata con la nomina degli insegnanti e personale accessorio e colle dotazioni altro che in parte, a cominciare dal l° ottobre 1914 e in parte dal 1° ottobre 1915 e nei mesi successivi dell'anno scolastico 1915-16, e' convenuto che:

[3]Le somme che non risulteranno erogate o impegnate pel mantenimento ordinario, siano di personale che di materiale, della Scuola dal l° luglio 1913 al 30 giugno 1916 sulle L. 390,000 ad essa assegnate dall'art. 4 pel suo mantenimento ordinario negli esercizi 1913-14, 1914-15 e 1915-16, costituiranno una seconda parte del fondo a disposizione della Scuola, che sara' destinata alle suddette spese d'impianto della Scuola stessa.

[4]Infine una terza parte di questo fondo sara' costituita da L. 40,000 che il Governo si obbliga ad iscrivere in due rate uguali, come suo contributo alle dette spese d'impianto, negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1913-14 e 1914-15.

[5]E' vietato agli ordinatori delle spese, sotto la loro personale responsabilita', di assumere impegni per somme superiori al fondo complessivo di cui nel presente articolo e nel seguente art. 9.

Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 31 ottobre 1917

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Richiamate nel testo

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