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[1]Quelle rate, sia della donazione di lire 500,000, sia della somministrazione di lire 3,100,000, da parte della Cassa di risparmi e depositi, che non fossero in tutto o in parte prelevate in seguite ad ordinanza della Commissione, di cui all'art. 28, saranno versate in conto corrente fruttifero presso la Cassa di risparmio di Firenze, al saggio del frutto tempo per tempo da essa praticato.
[2]Gli interessi cosi' maturati andranno in aumento delle disponibilita' per i lavori e l'arredamento dei locali di cui all'allegato A.
Testo in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
