Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 542 parole tolte, 24 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Alla spesa occorrente alla costruzione dei nuovi edifici e loro arredamento, alle modificazioni dei locali esistenti ed alle espropriazioni secondo le previsioni di massima stabilita nell'allegato A, ed ascendente a 3,6000,000 lire, vien provveduto nel seguente modo:
tolto: La Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze dona all'Istituto di studi superiori la somma di lire 500,000 che sara' disponibile in rate di lire 100,000 ciascuna alle seguenti scadenze: 1° marzo 1914, 1º settembre 1914, 1° marzo 1915, 1° settembre 1915; 1° marzo 1916.
tolto: La somma donata dalla Cassa di risparmi e depositi dovra' essere erogata nella costruzione dei fabbricati ad uso dell'Istituto d'igiene e di quello di medicina legale, che porteranno il nome dell'ente donatore.
tolto: Se la spesa effettiva incontrata par la costruzione di questi due edifici sara' minore di lire 500,000, la differenza andra' a favore degli altri lavori compresi nell'allegato A.
tolto: Se la spesa effettiva sara' maggiore, la differenza sara' pagata dall'Istituto di studi superiori, a carico delle anticipazioni di cui appresso:
tolto: La rimanente somma di lire 3,100,000 viene somministrata dalla Cassa di risparmio di Firenze contro cessione di 35 annualita' di lire 150,000 ciascuna ad essa corrisposte dal Regio Governo e dal comune di Firenze nei modi e nelle proporzioni seguenti.
tolto: Le dette annualita' faranno carico per lire 108,333 34 al Regio Governo e per lire 41,666,66 al comune di Firenze.
tolto: Il Governo paghera' la propria quota in rate semestrali uguali di lire 54,166.67 ciascuna, da scadere il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, incominciando col 1° luglio 1914.
tolto: Il comune di Firenze paghera' la propria in rate bimestrali eguali di lire 6,944.44 ciascuna alle scadenze del 22 febbraio, 22 aprile, 22 giugno, 22 agosto, 22 ottobre e 22 dicembre di ogni anno incominciando col 22 febbraio 1914.
tolto: Il comune di Firenze garantira' la propria quota e con vincolo della sovrimposta sui terreni e fabbricati, e col rilascio di 35 delegazioni sul proprio esattore, pagabili bimestralmente alle scadenze sopraindicate.
tolto: L'anticipazione di lire 3,100,000 sara' dalla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze somministrata a rate come appresso:
tolto: al 1° gennaio 1914... L. 50,000 al 1° luglio 1914.... » 50,000 al 31 dicembre 1914... » 300,000 al 31 dicembre 1915... » 400,000 al 31 dicembre 1916... » 500,000 al 31 dicembre 1917... » 500,000 al 31 dicembre 1918... » 600,000 al 31 dicembre 1919... » 700,000 -------------- L. 3,100,000 --------------
tolto: Sulle suddette rate potranno chiedersi anticipazioni, ma sulle somme anticipatamente pagate la Cassa percepira' lo sconto del 5 per cento all'anno, a carico dell'anzidetto fondo di lire 3,100,000.
tolto: Nessuna anticipazione sara' consentita sulle rate nelle quali verra' sborsata la somma di lire 500,000 donata dalla Cassa. La corresponsione delle suddette rate, da parte cosi' del Governo come del Comune, dovra' essere eseguita irrevocabilmente alle scadenze suindicate senza che possa essere sospesa ne' ritardata per verun titolo.
tolto: In caso di ritardo, superiore a 15 giorni, del Governo o del comune di Firenze nel versamento alle sopraindicate scadenze delle quote da essi dovute in pagamento delle annualita' di lire 150,000, l'ente ritardatario corrispondera' alla Cassa un frutto di mora in ragione del 5 per cento all'anno.aggiunto: Allegato D-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;856~allegato-d-art19 · fonte del testo
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