Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il compenso daziario e il compenso di costruzione non sono concessi:
[2]1° agli scafi di navi con ossatura interamente di ferro o di acciaio ed il fasciame esterno di legno;
[3]2° agli scafi di ferro, acciaio o legno di navi commesse da amministrazioni governative o ad esse destinate, eccetto che per le navi destinate all'esercizio di Stato della navigazione e per il naviglio addetto al servizio di navigazione dello stretto di Messina, ed al servizio del trasporto delle merci della stazione marittima di Venezia, affidati all'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
[4]3° agli scafi di navi da diporto;
[5]4° ai rimorchiatori senza coperta;
[6]5° agli scafi di ferro, acciaio o legno non destinati alla navigazione, ma riservati ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi od alla navigazione a rimorchio, come bette, barche-cisterne, pontoni, barche, battelli, boe, gavitelli, zattere da calatati e simili.
[7]La voce 333 della tariffa doganale (testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577) sara' modificata per decreto Reale in conformita' della presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
