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Le trasformazioni di navi, aventi per risultato di aumentarne la stazza, danno diritto, se eseguite in Italia, ad un compenso daziario calcolato in conformita' dell'articolo precedente ed in ragione del numero di tonnellate di aumento della stazza lorda, oltre alla importazione in franchigia dei dazi del quarto dei materiali metallici necessari ai lavori, sempre che tale quarto non ecceda il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di aumento.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 13 febbraio 1923
