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Per la durata di dieci anni dal giorno in cui la presente legge andra' in vigore e' concesso un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato nelle riparazioni, eseguite in Italia, degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio forniti alle navi stesse. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 1 febbraio 1923, n. 211, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per i lavori di cui all'art. 14 della legge 13 luglio 1911, n. 745, iniziati per le navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e ultimati entro il 30 giugno 1926, e' ripristinato un compenso, nella misura di lire 8 per ogni quintale di materiale metallico impiegato, aumentato in rapporto al cambio oro medio del mese in cui i lavori risultano regolarmente iniziati".
Testo in vigore dal 13 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
