Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1911 al 13 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

Per la durata di dieci anni dal giorno in cui la presente legge andra' in vigore e' concesso un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato nelle riparazioni, eseguite in Italia, degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio forniti alle navi stesse.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 13 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art14 · fonte del testo

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