Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I compensi daziari per gli scafi ed i compensi di costruzione per gli scafi, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, sono pagati al costruttore salvo convenzione in contrario col committente.
Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
