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[1]Il termine di anni 12 per l'attuazione del piano speciale di risanamento stabilito col R. decreto 22 luglio 1887, N. 4794, decorrera' dalla data della pubblicazione della presente legge. 1
[2]Pel compimento di tutte le altre opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento e' fissato il termine di anni quaranta a decorrere dalla data anzidetta.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 aprile 1889.
[5]UMBERTO.
[6]F. SEISMIT-DODA. G. FINALI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1902, n. 256
1La L. 29 giugno 1902, n. 256 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'attuazione del piano di risanamento della citta' di Bologna, determinato in anni dodici dalla pubblicazione della legge 11 aprile 1899, n. 6020, e' prorogato di anni sei, con effetto retroattivo al 23 aprile 1901".
Testo in vigore dal 23 luglio 1902 al 1 agosto 1907
