Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1889 al 23 luglio 1902. Leggi il testo vigente →
[1]Il termine di anni 12 per l'attuazione del piano speciale di risanamento stabilito col R. decreto 22 luglio 1887, N. 4794, decorrera' dalla data della pubblicazione della presente legge.
[2]Pel compimento di tutte le altre opere comprese nel piano generale edilizio e di ampliamento e' fissato il termine di anni quaranta a decorrere dalla data anzidetta.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 aprile 1889.
[5]UMBERTO.
[6]F. SEISMIT-DODA. G. FINALI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 23 aprile 1889 al 23 luglio 1902
