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[1]Il pagamento dei sussidi di cui all'art. 2, lettera c), della legge 12 luglio 1912, n. 772, e dell'art. 18 della legge 19 luglio 1914, n. 761, nonche' del precedente art. 2 sara' fatto ai proprietari danneggiati dalla eruzione dell'Etna del settembre 1911 appena ciascuno di essi abbia stipulato il contratto di acquisto di un terreno o fabbricato di valore non inferiore all'ammontare del sussidio accordato.
[2]Il pagamento in parola sara' autorizzato dal prefetto di Catania mediante buoni tratti su mandati a disposizione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici a favore del prefetto stesso. Ciascun mandato non potra' superare le cifra di L. 100.000. Tali buoni dovranno essere rilasciati a favore del venditore dell'immobile acquistato dall'avente diritto al sussidio, previa esibizione di un certificato di nulla osta da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile oppure dall'Ufficio di ispezione forestale, a seconda che si tratti di fabbricati o di fondi rustici per quanto riguarda il valore dell'immobile medesimo, e di un certificato del notaio stipulatore attestante l'avvenuto contratto di vendita e la sua trascrizione.
[3]Il sopraluogo del funzionario del Genio civile o della Ispezione forestale, ai fini del rilascio del detto certificato di nulla osta, potra' essere richiesto dagli interessati durante le trattative di acquisto dell'immobile prescelto.
[4]Le indennita' di sopraluogo saranno a carico dello Stato.
[5]Ove il sussidio debba servire per miglioramento di fondi rustici o per la costruzione di fabbricati, i buoni saranno emessi in base a certificato di avanzamento dei lavori, rilasciato da un ingegnere geometra, o agronomo, e vistato dall'Ufficio del genio civile o dalla Ispezione forestale, in ragione di almeno un terzo della spesa complessiva.
Testo in vigore dal 25 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
