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[1]((E' data facolta' al Governo del Re di coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in testo unico, le disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1943; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1883, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n 301; 29 aprile 1883, n. 1295 e 12 febbraio 1888, n. 5252, con le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 786, nonche' di regolare, in base alle leggi vigenti, la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i consorzi avranno facolta' di aggiungere ai loro emolumenti.
[2]All'applicazione del testo unico di cui al presente articolo, sara' provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura)).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Tedesco - Nitti.
[7]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 15 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
