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[1]((E' data facolta' al Governo del Re di coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in testo unico, le disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1943; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1883, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n 301; 29 aprile 1883, n. 1295 e 12 febbraio 1888, n. 5252, con le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 786, nonche' di regolare, in base alle leggi vigenti, la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i consorzi avranno facolta' di aggiungere ai loro emolumenti.

[2]All'applicazione del testo unico di cui al presente articolo, sara' provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura)).

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Tedesco - Nitti.

[7]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 15 agosto 1917 al 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1917

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1913 al 15 agosto 1917. 82 parole tolte, 57 parole aggiunte in 3 capoversi.

E' data facolta' al Governo del Retolto: , di coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in tolto: tosto aggiunto: testo unico, le disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n. 355 tolto: eaggiunto: ; 7 luglio 1907, n. 490 tolto: e quelle contenute nella presente legge; non che di regolare in base alle leggi vigenti la condiziono dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facolta' di aggiungere ai loro emolumenti.

tolto: Eguale facolta' e' data per coordinare e pubblicare le disposizioni contenute nelle leggiaggiunto: ; 24 maggio 1874, n. tolto: 1934 aggiunto: 1943; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo tolto: 1877, numero aggiunto: 1883, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, tolto: numero aggiunto: n 301; 29 aprile 1883, n. 1295 e 12 febbraio 1888, n. tolto: 5202 (serie terza) e quelle degli articoli 7 e 8 della presente legge. aggiunto: 5252, con le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 786, nonche' di regolare, in base alle leggi vigenti, la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i consorzi avranno facolta' di aggiungere ai loro emolumenti.

All'applicazione tolto: di ciascuno dei due testi unici sopra indicati aggiunto: del testo unico di cui al presente articolo, sara' provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministero di agricolturatolto: , industria e commercio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;786~art9 · fonte del testo

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