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[1]E' data facolta' al Governo del Re, di coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in tosto unico, le disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1907, n. 490 e quelle contenute nella presente legge; non che di regolare in base alle leggi vigenti la condiziono dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facolta' di aggiungere ai loro emolumenti.

[2]Eguale facolta' e' data per coordinare e pubblicare le disposizioni contenute nelle leggi 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, numero 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, numero 301; 29 aprile 1883, n. 1295 e 12 febbraio 1888, n. 5202 (serie terza) e quelle degli articoli 7 e 8 della presente legge.

[3]All'applicazione di ciascuno dei due testi unici sopra indicati, sara' provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Tedesco - Nitti.

[8]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 19 luglio 1913 al 15 agosto 1917

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